Regolamento›Titolo IV
Art. 118
In vigore dal 8 mar 1901
Le concessioni di tratti di mare per impianti a scopo di industria, di vivai di raccolta e allevamento di ostriche, mitili e simili, saranno date dall'Autorità competente, previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria provinciale.
Gl'impianti, di cui è parola nell'articolo precedente, e i depositi di ostriche, mitili e simili, destinati al commercio, ed i lavaggi devono farsi in acque non soggette ad alcuna causa diretta o indiretta d'inquinamento.
Il Prefetto vieterà l'esercizio degl'impianti e depositi giudicati insalubri, su conforme parere del Consiglio provinciale sanitario, finché non sieno rimosse le cause d'insalubrità.
Contro il decreto del Prefetto potranno gl'interessati ricorrere al Ministro dell'Interno entro un mese dal dì della notificazione del decreto stesso.
Il Ministro deciderà in modo definitivo sul ricorso, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità.
L'importazione di ostriche, mitili e simili dall'estero è consentita nei soli casi in cui da apposito certificato dell'Autorità consolare italiana del luogo risulti che il vivaio o deposito, donde la merce proviene, si trovi nelle condizioni prescritte dal comma 2 di questo articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-118