RegolamentoTitolo IV

Art. 117

In vigore dal 8 mar 1901
Per lo sviluppo epidemico d'una malattia infettiva tra gli animali di cortile in una località, l'Autorità sanitaria potrà sospendere lo smercio delle carni o assoggettarlo a speciali disposizioni che ne assicurino la salubrità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-117

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo