Regolamento›Titolo IV
Art. 117
In vigore dal 8 mar 1901
Per lo sviluppo epidemico d'una malattia infettiva tra gli animali di cortile in una località, l'Autorità sanitaria potrà sospendere lo smercio delle carni o assoggettarlo a speciali disposizioni che ne assicurino la salubrità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-117