RegolamentoTitolo IV

Art. 115

In vigore dal 8 mar 1901
Agli effetti dell' della legge è pure soggetto a vigilanza igienica lo smercio: a) delle carni di animali da cortile e delle selvaggine; b) dei pesci e cosidetti frutti di mare (crostacei, molluschi ecc.); c) delle uova, formaggi e latticini, burro e surrogati; d) delle frutta, legumi, erbaggi e grassi vegetali; e) delle conserve alimentari, zucchero, generi di pasticceria e drogheria; f) delle acque gasose e minerali, naturali e artificiali; g) di qualunque altra sostanza che possa essere adibita per uso alimentare; Nei regolamenti locali d'igiene saranno indicate le norme secondo cui devonsi regolare lo smercio e le preparazioni di questi prodotti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-115

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