Regolamento›Titolo IV
Art. 115
In vigore dal 8 mar 1901
Agli effetti dell' della legge è pure soggetto a vigilanza igienica lo smercio:
a) delle carni di animali da cortile e delle selvaggine;
b) dei pesci e cosidetti frutti di mare (crostacei, molluschi ecc.);
c) delle uova, formaggi e latticini, burro e surrogati;
d) delle frutta, legumi, erbaggi e grassi vegetali;
e) delle conserve alimentari, zucchero, generi di pasticceria e drogheria;
f) delle acque gasose e minerali, naturali e artificiali;
g) di qualunque altra sostanza che possa essere adibita per uso alimentare;
Nei regolamenti locali d'igiene saranno indicate le norme secondo cui devonsi regolare lo smercio e le preparazioni di questi prodotti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-115