RegolamentoTitolo IV

Art. 122

In vigore dal 8 mar 1901
È proibito di vendere e ritenere per vendere con la qualifica di vini naturali quei vini che contengano una quantità di solfati, calcolata come solfato neutro di potassio, maggiore del 2 per mille, quando non sieno vini di lusso che contengano non meno del 15 per cento in volume di alcool. I vini comuni, i quali contengano una quantità di solfati, calcolata come sopra, superiore al 2 per mille, potranno esser posti in vendita soltanto quando portino scritta in modo evidente la indicazione di vini gessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-122

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