Regolamento›Titolo IV
Art. 127
In vigore dal 8 mar 1901
Con norme da inserirsi nei regolamenti locali di igiene, i Comuni provvederanno all'igiene degli alimenti e delle bevande nelle parti non specialmente contemplate da questo Regolamento e dalle altre disposizioni d'ordine generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-127