RegolamentoTitolo IV

Art. 125

In vigore dal 13 nov 1968
È vietato di vendere e di ritirare per vendere: 1.° Suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande, che siano: a) fatti di piombo o zinco o con leghe contenenti più del 10 per 100 di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile; b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al disopra dell'1 per 100; c) rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato che, messo a contatto per 24 ore con una soluzione dell'1 per 100 di acido acetico alla temperatura ordinaria, ceda piombo al liquido; d) fatti di rame od ottone e non rivestiti internamente di stagnature o saldati con lega di stagno e piombo contenente di questo ultimo più del 10%: il divieto non concerne i tubi di rame elettrolitico delle condotte per acqua potabile nell'interno delle abitazioni, che sono ammessi sempre che siano osservate le seguenti prescrizioni: 1) il materiale rame elettrolitico può essere impiegato esclusivamente per tubazioni nell'interno delle abitazioni; 2) il materiale rame elettrolitico, per quanto riguarda la composizione chimica, deve avere un titolo di purezza non inferiore al 99,90% di rame, comprese eventuali minime tracce di argento e non deve contenere fosforo in quantità superiore a gr. 0,04%; 3) i tubi di rame elettrolitico, che non contengono fosforo o che lo contengono in misura inferiore a gr. 0,015%, all'esame microscopico eseguito con un ingrandimento di 75 diametri devono dimostrarsi esenti da ossido rameoso; 4) l'acqua erogata deve contenere al massimo 3 milligrammi di rame per litro dopo contatto stagnante per 16 ore con i tubi e solamente per i primi 10 giorni di esercizio. Dopo tale periodo la quantità di rame disciolta non deve superare mg. 1,5 per litro; 5) le ditte produttrici devono apporre sui tubi di rame apposita punzonatura, intervallata ogni 60 centimetri sulla quale siano indicati: il marchio di fabbrica, il nome della ditta produttrice, l'anno di fabbricazione, il titolo di purezza del materiale. Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, verranno emanate istruzioni tecniche concernenti l'impianto dei tubi di rame per la distribuzione domestica dell'acqua potabile. Detto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2.° Gli oggetti di gomma e caoutchouc, per uso di giuocattoli, poppatoi, anelli per dentizione, tiralatte e simili, contenenti piombo o zinco o antimonio od arsenico od altri metalli nocivi; 3.° Stagnole o fogli metallici contenenti piombo al disopra del limite dell'1 per 100 e destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari; 4.° Pompe per la birra e sifone per le acque gazzose contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti a contatto del liquido; 5.° Gli oggetti sopra enumerati nella cui composizione si trovi più di 1 decimillesimo di arsenico (1 centigrammo per 100 grammi) fermo restando il divieto di cui al numero 2 del presente articolo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-125

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