Regolamento›Titolo IV
Art. 128
In vigore dal 8 mar 1901
Per l'applicazione dell' della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, il Prefetto può obbligare più Comuni della sua Provincia ad unirsi in consorzio.
Tali consorzi non potranno essere sciolti che per decreto della stessa Autorità e sono loro applicabili le disposizioni degli e seguenti della legge sulle opere pubbliche pei consorzi stradali, salva la sostituzione del Prefetto alla Giunta provinciale amministrativa per l'emissione dei relativi provvedimenti.
Contro i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'Interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-128