Regolamento›Titolo IV
Art. 109
In vigore dal 8 mar 1901
Ogni Comune con una popolazione agglomerata superiore ai seimila abitanti dovrà avere almeno un macello pubblico sorvegliato dall'Autorità sanitaria comunale. Dovunque tale macello pubblico esista, è vietato il macellare fuori di esso.
Nei Comuni e frazioni sprovvisti di pubblico macello, saranno stabilite, con speciali disposizioni del Regolamento locale d'igiene, le norme necessarie per assicurare la continua ed efficace vigilanza sanitaria sulle carni macellate.
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