Regolamento›Titolo III
Art. 104
In vigore dal 8 mar 1901
Spetta alla Giunta comunale, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, permettere che sia mantenuta nell'abitato un'industria o manifattura inscritta alla 1ª classe, quando l'ufficiale stesso abbia accertato che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, l'esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-104