RegolamentoTitolo V

Art. 144

In vigore dal 8 mar 1901
Quando fra gli alunni di una scuola o di uno degli istituti indicati all' siansi verificati casi di una stessa malattia infettiva, i locali saranno disinfettati e potranno, per ordine del Sindaco, essere chiusi fino a tanto che non sia eliminato il pericolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-144

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