Regolamento›Titolo V
Art. 147
In vigore dal 8 mar 1901
È in facoltà del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, di associare in consorzio più Comuni per i locali d' isolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-147