Regolamento
Art. 152
In vigore dal 8 mar 1901
Salve le eccezioni contemplate in speciali ordinanze, è vietata la esportazione degli stracci e degli effetti di uso personale e domestico, non perfettamente puliti, dai paesi infetti di dette malattie esotiche.
In casi particolari il divieto può essere esteso anche ad altri oggetti ed alle sostanze alimentari.
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