Regolamento
Art. 155
In vigore dal 8 mar 1901
I proprietari e detentori di cani devono dare immediata denuncia all'Ufficio comunale di qualunque fatto che dia a sospettare nei cani stessi lo sviluppo della rabbia.
Il cane sospetto, quando non venga ucciso, sarà isolato in luogo adatto e tenuto in osservazione sotto la vigilanza dell'ufficiale sanitario o del veterinario all'uopo delegato.
Il periodo di osservazione, nei casi favorevoli, non deve essere minore di quattro mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-155