Regolamento
Art. 160
In vigore dal 8 mar 1901
I ricoveri e le abitazioni collettive indicate all', lettera b, n. 1 non possono ricevere o trattenere in cura infermi denunziati per tubercolosi polmonare, se, a giudizio dell'Autorità sanitaria, non dispongono di locali e di servizio adatti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-160