Regolamento
Art. 163
In vigore dal 8 mar 1901
Quando sia denunziato un caso di tubercolosi presso una cascina da latte, anche se riguardi il personale di servizio, la vendita del latte non potrà farsi senza previa bollitura eseguita sotto la vigilanza dell'Autorità sanitaria e ciò sino a che non siasi provveduto a rimuovere la causa di insalubrità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-163