Regolamento
Art. 165
In vigore dal 8 mar 1901
I direttori o amministratori degli istituti destinati al ricovero delle gravide o partorienti, oltre all'obbligo della denunzia di ogni caso di malattia infettiva, ed in ispecie di febbre puerperale, che avvenga negli istituti medesimi, debbono fornire al medico provinciale un resoconto trimestrale del numero delle ricoverate, dei parti avvenuti, nonché delle operazioni ostetriche eseguite, e dei lori esiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-165