Regolamento

Art. 169

In vigore dal 8 mar 1901
All'assistenza medico-chirurgica gratuita per i poveri, infermi di malattie celtiche, provvedono i Comuni, à termini dell' della legge 22 dicembre 1888 e dell' della legge comunale e provinciale, come per tutte le altre malattie. In quei Comuni dove per statuti locali o per consuetudine si dispensano gratuitamente ai poveri, ed a carico del bilancio municipale, medicinali senza eccezione di malattie, dovranno del pari somministrarsi agli infermi di malattie celtiche che si trovino nelle volute condizioni di povertà. Dove sono istituti o Congregazioni di carità che somministrano gratuitamente ai poveri i medicinali, non saranno esclusi da tale beneficio gli infermi di malattie celtiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-169

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