Regolamento

Art. 173

In vigore dal 8 mar 1901
I dispensari, di cui all', verranno posti possibilmente presso gli ospedali o altrimenti in località poco frequentate, con ingresso appartato, e con locali distinti in una sala d'aspetto, e una per le visite e le medicature. In quest'ultima gli infermi non saranno ammessi che ad uno per volta. Ogni dispensario dovrà avere un regolamento, che stabilirà le norme per il personale, gli orari, e tutto ciò che sarà opportuno per il buon andamento del servizio, e che verrà approvato a norma dell' del presente Regolamento. Il dispensario sarà aperto tutti i giorni, e vi saranno orari separati, per gli uomini e per le donne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-173

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