Regolamento

Art. 178

In vigore dal 8 mar 1901
Le ricette rilasciate dai dispensari celtici non porteranno alcuna intestazione d'ufficio indicante la qualità dell'istituto, nè nome o cognome dell'individuo, nè la diagnosi, nè altra generalità dell'individuo, e il medico del dispensario deve sottoscriverle nella sola qualità di curante. Se si tratta di poveri che debbono avere i medicinali gratuiti, la ricetta porterà il nome e cognome dell'infermo, e un timbro convenzionale e le altre generalità richieste, ma non vi sarà alcuna indicazione dell'indole e della forma della malattia. Se la somministrazione dei medicinali è fatta dalla Congregazione di carità del luogo, o da altre opere pie, le ricette saranno nel modulo prescritto per gli infermi di qualsiasi altra malattia, senza indicazione di diagnosi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-178

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