Regolamento
Art. 181
In vigore dal 8 mar 1901
Le inferme ricoverate nelle sale celtiche non saranno designate pubblicamente nell'ospizio col loro nome di famiglia, ma col nome proprio od altro e il numero del letto. I direttori dovranno scrupolosamente evitare nell' ordinamento del servizio tutto ciò che possa offendere le convenienze e le suscettività personali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-181