Regolamento

Art. 180

In vigore dal 8 mar 1901
Saranno dal Ministro dell'Interno indicate le sale celtiche nelle quali debbono essere ricoverati gli infermi provenienti dalle varie circoscrizioni. In questi luoghi di cura si provvederà alla separazione delle meretrici dalle altre donne.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-180

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo