Regolamento
Art. 180
In vigore dal 8 mar 1901
Saranno dal Ministro dell'Interno indicate le sale celtiche nelle quali debbono essere ricoverati gli infermi provenienti dalle varie circoscrizioni.
In questi luoghi di cura si provvederà alla separazione delle meretrici dalle altre donne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-180