Regolamento
Art. 177
In vigore dal 8 mar 1901
I direttori dei dispensari celtici sono tenuti a fornire all'Autorità sanitaria comunale o governativa, tutti i dati statistici che verranno loro richiesti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-177