Regolamento
Art. 176
In vigore dal 8 mar 1901
In tutti i dispensari municipali il medico dovrà avere una tabella clinico-statistica, nella quale sarà tenuta nota di ogni individuo che si è presentato al dispensario, colla diagnosi e i dati anamnestici, e le altre osservazioni che si giudicheranno opportune.
Tale tabella sarà costudita dal Direttore del dispensario e resa ostensibile solo all'Autorità competente.
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