Regolamento
Art. 182
In vigore dal 8 mar 1901
Nei casi d'urgenza e quando senza pericolo non si possa inviare un affetto di malattia celtica nelle sale appositamente istituite, le Autorità sanitarie potranno, a termini degli della legge provinciale e comunale, 79 della legge sulle istituzioni di beneficenza e 7 dell'allegato BE alla legge 20 marzo 1865, ordinarne l'ammissione anche negli ospedali i cui Statuti la vietano.
Tale disposizione sarà specialmente applicabile ai bambini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-182