RegolamentoTitolo VI

Art. 187

In vigore dal 8 mar 1901
In ogni Comune il progetto di regolamento locale d'igiene, deliberato dal Consiglio comunale, sarà trasmesso al Prefetto per l'approvazione da darsi previo parere del Consiglio provinciale di Sanità. Nessuna variazione potrà però recarsi al testo di tale regolamento quale venne approvato dal Consiglio comunale, prima che questo abbia esposto le proprie contr'osservazioni in proposito e prima che il Consiglio sanitario provinciale, presane visione, siasi su di esse definitivamente pronunciato. Trascorso inutilmente il termine assegnato ad un Comune per la compilazione del regolamento, il Prefetto provvederà a sensi dell' della legge. Contro i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'Interno. Il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può in ogni tempo riformare od annullare quelle disposizioni contenute nei regolamenti locali d'igiene, che fossero contrarie alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-187

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