Regolamento›Titolo VII
Art. 190
In vigore dal 8 mar 1901
Ai membri elettivi del Consiglio provinciale sanitario non residenti nel capoluogo, sarà dovuta l'indennità di L. 15 per ogni giorno di permanenza fatta allo scopo di assistere alle sedute, oltre il rimborso delle spese di trasporto da giustificarsi.
Il pagamento si farà sulla nota compilata e vidimata dal Presidente, nella quale sarà indicato il numero delle giornate impiegate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-190