Art. 1

In vigore dal 8 mar 1901
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l' della legge 12 febbraio 1888, n. 5195 (serie 3ª); Veduta la legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849; Veduto il Regolamento per l'applicazione di detta legge, approvato con R. decreto 9 ottobre 1889, n. 6442; il Regolamento 3 agosto 1890, n. 7045, per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico; il Regolamento 27 ottobre 1891, n. 605, sul meretricio; il R. decreto 9 luglio 1896, n. 316, circa il paesaggio del servizio sanitario veterinario dal Ministero dell'Interno a quello d'Agricoltura, Industria e Commercio; il R. decreto 29 maggio 1898, n. 219, per l'insegnamento dell'igiene ed il conferimento dei posti nei Laboratori municipali di vigilanza igienica; Veduto il parere del Consiglio Superiore di Sanità; Veduto il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 febbraio 1901. VITTORIO EMANUELE. G. Saracco. Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-rd-1

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