Regolamento›Titolo VII
Art. 191
In vigore dal 8 mar 1901
Nei casi di visite, ispezioni e perizie ordinate dalla Autorità amministrativa nello interesse della pubblica salute, l'indennità da pagarsi ai visitatori sarà di L. 15 per ciascun giorno da essi impiegato nel compiere il loro mandato, oltre il rimborso delle spese di trasporto da giustificarsi. - Questa disposizione non è applicabile ai funzionari pubblici.
L' indennità di L. 15 potrà essere aumentata dal Ministro dell'Interno in casi straordinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-191