RegolamentoTitolo VII

Art. 189

In vigore dal 8 mar 1901
Ai membri del Consiglio Superiore che à termini dell' della legge hanno diritto ad un'indennità di presenza, questa viene assegnata in ragione di L. 20 per ogni seduta cui interverranno, oltre le spese di viaggio. Il pagamento dell'indennità sarà fatto sulla nota compilata e vidimata dal Presidente, recante l'indicazione del numero delle sedute alle quali il consigliere è intervenuto. La medesima indennità verrà corrisposta ai componenti delle Commissioni nominate in seno al Consiglio Superiore di Sanità per le sedute che abbiano luogo in giorni diversi da quelli delle sedute del Consiglio. Il pagamento verrà fatto del pari sopra attestato del Presidente del Consiglio Superiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-189

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