RegolamentoTitolo VII

Art. 194

In vigore dal 8 mar 1901
Il Ministero dell'Interno emanerà apposite istruzioni intorno alla profilassi delle singole malattie infettive soggette a denunzia e per l'applicazione delle norme generali sancite nel Capo XIII del presente Regolamento. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il Ministro dell'Interno G. SARACCO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-194

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