Regolamento›Titolo VII
Art. 188
In vigore dal 8 mar 1901
Nessuna visita sanitaria verrà ordinata dal Prefetto nello interesse di corpi morali e di privati, prima che questi provino di aver depositato presso la Sezione di Tesoreria governativa della Provincia la somma necesaria al pagamento delle relative spese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-188