Art. 188
RegolamentoTitolo VII

Art. 188

188 / 194
In vigore dal 8 mar 1901
Nessuna visita sanitaria verrà ordinata dal Prefetto nello interesse di corpi morali e di privati, prima che questi provino di aver depositato presso la Sezione di Tesoreria governativa della Provincia la somma necesaria al pagamento delle relative spese.
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