Regolamento

Art. 166

In vigore dal 8 mar 1901
Ricevuta la denuncia di un caso di febbre puerperale, l'ufficiale sanitario, oltre a prendere i provvedimenti per impedire la diffusione della malattia, indagherà quale abbia potuto essere la causa occasionale dell'infezione e, ove ne sia il caso, farà la denuncia all'Autorità giudiziaria.
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