Regolamento
Art. 162
In vigore dal 8 mar 1901
Accertato un caso di tubercolosi in una vaccheria addetta alla produzione del latte, l'animale infetto deve essere separato e la stalla disinfettata, e non vi si può introdurre altro capo di bestiame che non abbia sostenuta favorevolmente la prova della tubercolina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-162