Regolamento

Art. 161

In vigore dal 8 mar 1901
L'impianto e l'esercizio dè luoghi speciali di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare devono essere oggetto di particolare vigilanza da parte delle Autorità sanitarie. Nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali, nelle scuole, nei luoghi di pubblico convegno, negli uffici e negli esercizi aperti al pubblico saranno tenuti recipienti speciali per raccogliervi gli sputi e sarà scritto in modo evidente il divieto di sputare fuori dei medesimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-161

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