Regolamento
Art. 153
In vigore dal 30 gen 1924
Per evitare la diffusione di malattie esotiche, l'Autorità sanitaria potrà all'occorrenza vietare le fiere, i mercati, le pubbliche riunioni.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ha disposto (con l'art. 82, comma 1) che sono demandati al Sottoprefetto i provvedimenti del Prefetto, indicati nel presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 90, comma 2) che "Le disposizioni con le quali il presente decreto deferisce al Sottoprefetto nuove attribuzioni in materia tecnico-sanitaria avranno effetto a misura che sara' attuata l'organizzazione sanitaria circondariale, la quale dovra' essere completata non oltre il 31 dicembre 1924".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-153