Regolamento
Art. 150
In vigore dal 8 mar 1901
Gli albergatori, gli affittacamare e chiunque riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi infetti di dette malattie esotiche dovranno farne immediata denunzia al Sindaco del Comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-150