Art. 150
Regolamento

Art. 150

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In vigore dal 8 mar 1901
Gli albergatori, gli affittacamare e chiunque riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi infetti di dette malattie esotiche dovranno farne immediata denunzia al Sindaco del Comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-150