Art. 156
Regolamento

Art. 156

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In vigore dal 8 mar 1901
Ogni animale, riconosciuto affetto da rabbia, deve essere immediatamente ucciso ed il cadavere reso innocuo secondo le istruzioni date dall'ufficiale sanitario. La località dove trovavasi l'animale sarà disinfettata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1901-02-03;45#art-r-156