Statuto
Art. 33
In vigore dal 5 nov 1890
Le obbligazioni per prestiti e sovvenzioni di che alla lettera b) dell' debbono essere rivestite di almeno due firme di persone solvibili.
La durata di esse non deve essere maggiore di mesi sei, fatta eccezione per quelle destinate alla industria agraria, per le quali la durata può estendersi ad un anno. Ne è consentita la rinnovazione con la minoranza della somma data in prestito.
Per gli analfabeti l'obbligazione può accettarsi, purchè convalidata dalla sottoscrizione di una o più persone che fanno testimonianza del prestito fatto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-33