Statuto
Art. 28
In vigore dal 5 nov 1890
La somma complessiva dei mutui e conti correnti ipotecari, nonché dei crediti ipotecari ceduti non può eccedere il 25 % dello ammontare complessivo dei capitali amministrati dalla cassa.
Quello dei mutui e somministrazioni ad enti morali non può eccedere il 15 % dello ammontare suddetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-28