Statuto
Art. 29
In vigore dal 5 nov 1890
Lo ammontare massimo di ciascuna delle operazioni di che alle lettere b, c e d dell' è determinato normalmente dal consiglio di amministrazione, e forma oggetto del regolamento di che all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-29