Statuto
Art. 32
In vigore dal 5 nov 1890
Nello acquisto dei titoli, obbligazioni, ed azioni di che alla lettera a) dell' debbono preferirsi quelli, che offrono maggiori garentie di solidità e minori oscillazioni nel loro valore capitale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-32