Statuto
Art. 36
In vigore dal 5 nov 1890
I mutui chirografari a privati si fanno a durata non maggiore di anni tre, e quelli ad enti morali non possono aver durata maggiore di anni dieci.
Gli uni e gli altri sono estinguibili sia a scadenza fissa, che con ammortamento graduale secondo l'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-36