Statuto
Art. 41
In vigore dal 5 nov 1890
Le somme da anticiparsi sopra pegni di titoli di che alla lettera g) dell' non possono oltrepassare quattro quinti del loro valore secondo il listino della borsa di Napoli del giorno antecedente a quello nel quale ha luogo l'operazione; purchè detto valore non superi quello normale dei titoli stessi.
Dette operazioni non possono farsi a scadenza maggiore di sei mesi, potendosi rinnovare alla scadenza.
Qualora i titoli dati in pegno andassero soggetti ad una diminuzione di valore superiore al 10 %, chi ha ricevuta la sovvenzione dovrà rimborsare una parte proporzionale della stessa, o fornire un supplemento di garanzia per reintegrare quella già data.
Se alla scadenza la somma sovvenuta non sia restituita, e se in caso di diminuzione di valore il debitore non si presti entro il termine di otto giorni al rimborso parziale od al supplemento di garenzia, la cassa può, senza bisogno di costituzione in mora e senza formalità giudiziali, far vendere, a mezzo di pubblico mediatore o di notaro, i valori ricevuti in pegno fino alla somma del suo credito pel capitale, interessi e spese.
Ove l'importo ritratto dalla vendita non basti a covrire l'intero credito della cassa, il sovvenzionato deve pagare la differenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-41