Statuto
Art. 42
In vigore dal 5 nov 1890
Per i depositi a conto corrente ed a scadenza determinata di che alla lettera h) dell' debbono preferirsi gl'istituti di emissione e quegli altri istituti di credito di notoria solidità, dei quali la cassa ha la rappresentanza o vi ha corrispondenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-42