Statuto
Art. 47
In vigore dal 5 nov 1890
Può del pari la cassa assumere la rappresentanza d'istituti di emissione, di credito fondiario ed agrario e di altre società commerciali, ed istituti di credito, incassare titoli per conto di terzi, eseguire pagamenti sopra assegni emessi da istituti corrispondenti, riscontar effetti presso di questi, trarre o far pagare assegni: e vaglia cambiari
in tutte le piazze ove ha corrispondenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-47