StatutoTitolo III

Art. 50

In vigore dal 5 nov 1890
Il presidente e i consiglieri durano in ufficio quattro anni e sono sempre rieligibili. Dei quattro consiglieri se ne rinnova uno in ogni anno e nei casi di elezione o rinnovazione dell'intero consiglio, la scadenza è determinata dalla sorte per i primi tre anni e dall'anzianità successivamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-50

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo