Statuto›Titolo III
Art. 50
In vigore dal 5 nov 1890
Il presidente e i consiglieri durano in ufficio quattro anni e sono sempre rieligibili. Dei quattro consiglieri se ne rinnova uno in ogni anno e nei casi di elezione o rinnovazione dell'intero consiglio, la scadenza è determinata dalla sorte per i primi tre anni e dall'anzianità successivamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-50