StatutoTitolo III

Art. 53

In vigore dal 5 nov 1890
Oltre a quanto è disposto dagli della legge suddetta, e 11 del relativo regolamento non possono essere nominati agli uffici suddetti e ne decadono quando gli avessero assunti: a) gli amministratori e direttori d'istituti locali di credito; b) Gl'impiegati dell'ufficio comunale; c) i debitori morosi della cassa e quelli che trovansi in lite vertente con la stessa; d) i parenti ed affini fino al 3° grado civile con gli impiegati della cassa. Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, i cognati, il suocero e genero non possono contemporaneamente far parte del consiglio di amministrazione della cassa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-53

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