Statuto›Titolo III
Art. 53
In vigore dal 5 nov 1890
Oltre a quanto è disposto dagli della legge suddetta, e 11 del relativo regolamento non possono essere nominati agli uffici suddetti e ne decadono quando gli avessero assunti:
a) gli amministratori e direttori d'istituti locali di credito;
b) Gl'impiegati dell'ufficio comunale;
c) i debitori morosi della cassa e quelli che trovansi in lite vertente con la stessa;
d) i parenti ed affini fino al 3° grado civile con gli impiegati della cassa.
Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, i cognati, il suocero e genero non possono contemporaneamente far parte del consiglio di amministrazione della cassa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-53