Statuto
Art. 58
In vigore dal 5 nov 1890
Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento del presidente o di chi ne fa le veci e di due consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta degli intervenuti.
A parità di voti prevale quello del presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-10-02;3947#art-s-58